STATUTO


 

Articolo 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione “MARTINA DELLO RUSSO ONLUS”, organizzazione senza scopo di lucro di utilità sociale e culturale.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Articolo 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Roma, Via G. Saliceto n. 3 e 5 e svolge la sua attività nell’ambito del territorio nazionale.

 

Articolo 3 – Oggetto sociale

L’Associazione si ispira al testamento di vita che ci ha lasciato Martina. Questo patrimonio di umanità, umiltà ed amore non può essere disperso nel tempo ma deve continuare a vivere a beneficio di coloro i quali non hanno avuto la fortuna di conoscere Martina.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, assistenziale e culturale.

In particolare, l’Associazione si propone l’obiettivo di riconoscere, garantire e valorizzare i diritti inviolabili delle persone, sia come singole sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, attraverso l’attività spontanea di volontariato in adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che di fatto limitano la libertà e l’eguaglianza delle stesse.

A tal fine, l’Associazione svolgerà  in via principale l’attività di orientamento, istruzione e formazione di base, linguistica, professionale  e superiore dei giovani e degli adulti, in particolare dei cittadini e delle cittadine comunitari/e, immigrati/e, disoccupati, inoccupati e dei lavoratori e delle lavoratrici non qualificati/e attraverso l’opera e la collaborazione fattiva di quanti, tra professionisti esperti e operatori economici, condividano lo stesso progetto di solidarietà sociale, il tutto al fine precipuo di creare sia nei rapporti interni tra gli associati che nei rapporti esterni tra gli associati e i terzi una rete di volontariato che si traduca in un’attività di interscambio culturale, crescita personale e beneficenza solidaristica, da intendersi quest’ultima quale dedizione personale alla cura e realizzazione dei bisogni primari dell’individuo.

L’Associazione deve divenire il luogo esemplare dove i valori di solidarietà interna si riflettono all’esterno finendo per realizzare i valori di sussidiarietà orizzontale, uguaglianza e solidarietà sociale.

Per raggiungere lo scopo l’Associazione si impegna a promuovere iniziative per la realizzazione di scuole di formazione professionale e culturale, in ogni disciplina, favorendo e promuovendo la formazione specializzata, lo studio e lo sviluppo di progetti innovativi nel campo dei servizi socio assistenziali e sanitari attraverso l’incontro e l’interscambio culturale tra i propri associati, contando sulla collaborazione operativa, economica e volontaria di quanti vogliano dedicarsi secondo le proprie responsabilità, dall’aiuto economico a quello assistenziale, allo sviluppo dei progetti dell’Associazione. Al termine del percorso di formazione e volontariato, che potrà rientrare anche in un percorso comune di tirocinio formativo sperimentato direttamente sul campo del volontariato, l’Associazione si prefigge l’obiettivo di incrementare sul territorio i presidi di sostegno sociale e di favorire il futuro inserimento lavorativo dei soci volontari promuovendo le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, tutto ciò nel rispetto delle vocazioni personali di questi ultimi.

L’Associazione potrà realizzare i propri progetti a sostegno dello sviluppo sociale e culturale avvalendosi dei mezzi e dei contributi volontari di soggetti terzi, enti pubblici e privati o persone fisiche; a tale riguardo, l’Associazione potrà incaricare anche soggetti terzi per la realizzazione delle sue attività progettuali, curando esclusivamente la fase della stesura dei progetti sociali.

L’Associazione potrà accreditarsi presso le Regioni al fine di ottenere l’autorizzazione a svolgere corsi privati finanziati e corsi non finanziati si sensi del Titolo V della legge regionale del 25.02.1992, n. 23; in alternativa all’accreditamento ed al solo fine di rilasciare attestazioni e certificazioni riferite al sistema regionale delle qualifiche, l’Associazione potrà realizzare tali attività formative in ATI o convenzione  con enti privati già accreditati e/o ricercare  partner  interessati a finanziare direttamente la realizzazione degli specifici progetti  formativi.

L’Associazione deve essere fondata sull’apostolato di umili opere di amore a prescindere dalle diversità etniche e religiose di coloro che intendano aderire all’Associazione. Tutti gli associati, aderendo all’Associazione, potranno essere invitati a svolgere opere di volontariato in sinergia con il lavoro di volontariato.

L’Associazione promuove attraverso borse di studio progetti di ricerca medico e scientifica ed approfondimenti su temi di valenza culturale e di solidarietà.

L’Associazione inoltre promuove la raccolta e la diffusione di informazioni relative alle neoplasie celebrali, nonché ai centri specializzati di cura, nonché l’organizzazione e il coordinamento di attività informative e seminariali sulla prevenzione, la diagnosi e la cura delle neoplasie celebrali.

L’Associazione potrà essere promotrice e/o capofila con altri soggetti associati e non per la realizzazione di progetti di cui all’oggetto sociale; in particolare a titolo esemplificativo e non meramente esaustivo:

realizzazione di un sito e/o piattaforma informatica che funga da “ponte” tra il mondo lavorativo e/o cooperativistico e gli amici/conoscenti di Martina; la realizzazione di detto network interattivo ha il vantaggio di consentire un dialogo e confronto permanente su tematiche specifiche o questioni di rilevanza pratica anche al fine di favorire l’incontro tra offerta e domanda lavorativa o collaborazioni a distanza di vario tipo;

costituzione, a titolo di premio su presentazione dei relativi  progetti, di società cooperative  partecipate dalle maggiori cooperative ubicate nel territorio italiano allo scopo di promuovere la diffusione della forma e della cultura imprenditoriale cooperativa in Italia e all’estero attraverso la realizzazione di progetti imprenditoriali che abbiano condizioni di successo e continuità, assicurate da partnership cooperative o imprenditoriali qualificate;- realizzazione di un social networking dove sia possibile incoraggiare la creazione di un “cluster” virtuale di imprese intorno ai progetti promossi dall’Associazione la quale, comportandosi come un anchor firm nello sviluppo di servizi e idee legati a studi di ricerca e a progetti di ricerca e sviluppo, ha la funzione di incrementare livelli di conoscenza nell’ambito del cluster; tali progetti potranno essere fatti realizzare e sviluppare, in nome e per conto delle imprese interessate a realizzarli, dagli enti di ricerca intersettoriali (nazionali ed esteri) con i quali l’Associazione è convenzionata;

potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica anche su scala internazionale, che fungano da collettore per la condivisione “collettiva” dei progressi della ricerca e cura scientifica e medica;

realizzazione informatica di presidi medici e sanitari dove sia possibile condividere l’informazione necessaria alla individuazione e selezione dei centri specializzati di cura, italiani ed esteri,  per i malati oncologici.

 

Articolo 4 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
  2. Sono entrate ordinarie:
    – i contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
    – gli interessi e le rendite patrimoniali.
  3. Sono entrate straordinarie:
    – i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
    – i contributi di enti pubblici e privati;
    – ogni altra eventuale entrata.

Il patrimonio è indivisibile e non può essere ripartito tra i soci né durante la vita né allo scioglimento dell’Associazione stessa.

 

Articolo 5 – Amici di Martina

Gli amici e/o conoscenti di Martina che desiderano essere inseriti nel “Libro di Martina” devono formalizzare tale richiesta attraverso la sottoscrizione di un apposito stampato predisposto dall’Associazione.

 

Art. 6– Categorie di soci

L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di soci:

  • soci fondatori;
  • soci ordinari;
  • soci volontari tirocinanti;
  • soci volontari professionisti e/o operatori economici e non (liberi professionisti, ricercatori universitari, imprenditori ecc..), per brevità denominati “soci volontari professionisti”;
  • soci onorari

Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione e quelli che dimostrino nell’ambito delle attività dell’Associazione una forte motivazione e capacità attiva di organizzazione in linea con i principi e le finalità dell’Associazione. La nomina a Socio Fondatore è stabilita tramite deliberazione del Consiglio Direttivo su designazione del Presidente.

I soci fondatori hanno il pieno godimento dei diritti sociali.

I requisiti per acquisire la qualità di socio ordinario sono: società cooperativa, società s.r.l. ed associazione senza scopo di lucro (ONLUS). Le stesse per essere associate dovranno inviare apposita richiesta da parte dei rappresentanti legali, allegando verbale dell’Organo deliberante che autorizzi la richiesta stessa. Solo i soci ordinari sono tenuti a versare i contributi associativi annuali stabiliti dagli organi competenti dell’Associazione.

Sono soci volontari tirocinanti le persone fisiche che attendono alla propria realizzazione personale sia attraverso la formazione professionale e culturale sia attraverso lo spirito di sacrificio volontario nello svolgimento di opere esterne di beneficenza solidaristica in favore dei più bisognosi.

Sono soci volontari professionisti le persone fisiche che, attraverso il proprio coinvolgimento personale e professionale, condividano il progetto dell’Associazione di formare ed istruire a loro volta validi operatori economici e non, da impiegare anche nel campo dei servizi socio assistenziali, domiciliari e sanitari.  Tali soci, oltre a condividere il proprio sapere specialistico con i soci volontari tirocinanti e a seguirli nel loro percorso formativo attraverso il supporto offerto dalla realizzazione di progetti da parte dell’Associazione, saranno chiamati ad offrire una rete di solidarietà sociale.

L’attività dei soci volontari professionisti, si intende prestata prevalentemente per spirito di beneficenza solidaristica; in ogni caso, l’Associazione nell’ambito delle specifiche attività progettuali di carattere formativo si riserva la facoltà di corrispondere direttamente o indirettamente, qualora della realizzazione siano incaricati terzi soggetti attuatori, i rimborsi e contributi in favore dei soci volontari che abbiano svolto l’attività di formazione in qualità di docenti e tutor.

Sono soci onorari coloro che, per particolari meriti, sono chiamati, su proposta del Presidente, a fare parte dell’Associazione a tempo indeterminato e senza l’obbligo di versamento della quota di iscrizione.

I requisiti per acquisire la qualità di socio volontario sia tirocinante che professionista sono:

  1. la residenza nel territorio comunitario e/o il permesso di soggiorno nel territorio nazionale e la condivisione delle finalità Associazione;
  2. il godimento dei diritti di cittadinanza, anche se di nazionalità estera, nel caso di socio volontario professionista;
  3. il compimento della maggiore età.

Ferme le previsioni di cui al successivo articolo capoverso, la durata d’iscrizione all’Associazione è a tempo indeterminato.

L’esclusione dell’associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:

  • quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione;
  • quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi statutari dell’Associazione;
  • per i soci ordinari l’esclusione potrà avvenire anche per morosità nei confronti dell’Associazione.

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal momento in cui viene comunicato all’Associazione.

 

Articolo 7 – Diritti dei soci volontari tirocinanti e degli amici di Martina

I soci volontari tirocinanti e gli amici di Martina hanno diritto di partecipare a titolo gratuito alle attività di formazione e istruzione realizzate dall’Associazione attraverso la collaborazione operativa dei soci volontari professionisti, ciò in cambio del reciproco impegno personale nell’ambito della beneficenza solidaristica da svolgersi secondo le regole e i dettami impartiti dall’Associazione.

 

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Comitato Scientifico.

 

Articolo 9 – Assemblea dei soci

L’assemblea è costituita dai soci fondatori e dai delegati dei soci ordinari e volontari.

L’assemblea si svolge in via ordinaria, ogni cinque anni, per deliberare in materia di rinnovo delle cariche sociali.

Con regolamento da adottarsi a cura del Consiglio Direttivo sono fissati i criteri per la formazione dell’elenco dei soggetti chiamati a rivestire la qualifica di delegato per la partecipazione all’assemblea.

I soci aventi diritto alla partecipazione individuano i delegati all’assemblea nel numero e con le modalità indicate con il regolamento di cui al precedente comma.

I delegati all’assemblea, designati dai soci volontari aventi diritto alla partecipazione possono essere sostituiti secondo le modalità indicate nel succitato regolamento.

L’assemblea si svolge, in sede straordinaria, ogni qual volta ve ne sia la necessità, per deliberare sulle seguenti materie:

  • modifiche ed aggiunte allo Statuto;
  • scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con nomina dei liquidatori e fissazione dei criteri di devoluzione del patrimonio nel rispetto di quelli dettati nell’art. 19 (“Scioglimento e liquidazione”) del presente Statuto.

L’assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo.

L’assemblea è legalmente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno dei soci fondatori e dei delegati dei soci ordinari e volontari e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci fondatori e dei delegati dei soci ordinari e volontari, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando che, per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche del presente Statuto, è necessaria una maggioranza qualificata dei due terzi dei soci aventi diritto di partecipazione.

L’assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, comunicato tramite posta elettronica, ovvero telefax, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno.

La comunicazione deve essere effettuata almeno sette giorni prima della data stabilita per la convocazione, oppure, in caso di urgenza, tre giorni prima.

Ogni socio fondatore o delegato ha diritto ad un voto e di ogni adunanza viene redatto il relativo verbale che deve essere iscritto su apposito libro e deve essere firmato dal Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza, dal Segretario Generale.

 

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da sei membri, di cui il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere, scelti dall’Assemblea tra i soci fondatori, e da due membri eletti dall’assemblea tra i delegati aventi diritto di voto. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni.

Il primo Consiglio Direttivo è composto da otto membri tutti eletti dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è validamente in carica con un minimo di quattro componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa, o su richiesta scritta di almeno la metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni sono effettuate con avviso scritto, contenente l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, nonché l’elencazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e deve essere inoltrato, con modalità che ne provino l’invio (posta elettronica, telefax, o altro idoneo mezzo), almeno sette giorni lavorativi antecedenti la riunione del Consiglio Direttivo.

Nei casi urgenti, da indicare espressamente nell’avviso, la convocazione può essere effettuata con messaggio per posta elettronica o con telefax, almeno tre giorni lavorativi antecedenti la riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e le relative deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, il Consiglio delibera qualunque sia la presenza dei componenti intervenuti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Sia in prima che seconda convocazione, in caso di parità di voti, il voto del Presidente viene computato due volte.

I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio stesso, decadono automaticamente dalla carica.

 

Articolo 11 – Competenze e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo rappresenta e dirige l’Associazione. E’ investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per Statuto non è espressamente riservato all’Assemblea e, pertanto, esso, a mero titolo esemplificativo:

  • stabilisce gli indirizzi generali della Associazione e presenta all’Assemblea, per la relativa approvazione, i programmi per l’attività pluriennale della Associazione;
  • approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
  • redige ed approva il regolamento di cui al precedente articolo 9 (“Assemblea dei Soci”) e le relative modifiche e aggiunte;
  • elegge a maggioranza qualificata i componenti del Comitato Scientifico scelti anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso;
  • autorizza i contratti di conferimento incarichi da stipularsi eventualmente con soggetti terzi, società pubbliche e private;
  • dispone se del caso l’apertura di sedi locali;
  • delibera sull’iscrizione dei nuovi soci;
  • adotta i provvedimenti a carico dei soci (sospensione o perdita della qualità di socio) i cui comportamenti sono ritenuti contrari alla finalità dell’Associazione, o comportano gravi inadempienze statutarie;
  • propone all’Assemblea lo scioglimento dell’associazione;
  • delibera sulle operazioni inerenti lo scopo sociale e sulla stipula di convenzioni ed incarichi professionali;
  • accetta lasciti, sussidi, donazioni ed erogazioni liberali una tantum, previa valutazione della loro provenienza e della compatibilità con i fini dell’ Associazione;
  • dispone acquisizione e alienazione di beni immobili a fini strumentali;
  • compie, in genere, ogni atto richiesto per lo svolgimento dell’attività sociale;
  • può editare pubblicazioni periodiche destinate alla diffusione interna e/o esterna;
  • riferisce all’assemblea in merito alle proprie attività.

Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione mediante cooptazione e/o alla nomina di nuovi soci fondatori su designazione del Presidente.

In caso di dimissioni o decadenza ovvero per qualunque altra ragione uno o più consiglieri dovessero dimettersi e/o decadere, sempre che non venga meno la maggioranza dei consiglieri in carica, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione, mediante cooptazione, dei nuovi membri su designazione dei soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo infine provvede a sostituire il Presidente, il Segretario Generale ed il Tesoriere in caso di dimissioni ovvero per qualunque altra ragione degli stessi, su designazione dei soci fondatori.

 

Articolo 12 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione la rappresenta nei confronti di terzi e nei giudizi attivi e passivi.

Presiede e dirige, indirizzandone l’attività, l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In ciascuno degli organismi ai quali partecipa, in caso di parità di votanti, il suo voto vale doppio.

I Presidente vigila sulla applicazione del presente Statuto e convoca l’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

Il Presidente nomina i referenti della Associazione, a livello regionale e/o provinciale.

Il Presidente nomina i Responsabili Nazionali, Regionali e Comunali di specifici settori cooperativi.

Il Presidente pone in esecuzione le deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e degli altri Organi Statutari.

In caso di particolare necessità ed urgenza, il Presidente può adottare iniziative su materie di competenza del Consiglio Direttivo; le relative determinazioni devono essere sottoposte all’esame e alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la sostituzione mediante cooptazione e/o la nomina di nuovi soci fondatori.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni al medesimo attribuite dal presente Statuto vengono esercitate dal Segretario Generale.

 

Articolo 13 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale è eletto dall’Assemblea su indicazione dei soci fondatori. Il Segretario può essere rieletto più volte.

Il Segretario Generale, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, esercita le funzioni di quest’ultimo.

Il Segretario Generale presiede il Comitato Scientifico e ne coordina l’attività.

 

Articolo 14 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su indicazione dei soci fondatori.

Il Tesoriere può essere eletto più volte.

Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione, custodisce e aggiorna il registro degli associati, predispone e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio Preventivo e Consuntivo.

 

Articolo 15 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall’Assemblea, alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I soci e le persone componenti gli organi della Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre – sempre che possano formare oggetto di compromesso – relative all’interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni degli organi istituzionali della Associazione.

I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e l’Associazione oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi dell’Associazione, sempre relativamente ai rapporti sociali.

Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto – a pena di decadenza – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l’impugnazione avanti l’autorità giudiziari

In caso di carenza dell’organo, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

Articolo 16 – Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organismo autonomo che opera in base al presente Statuto nell’ambito delle attività dell’Associazione.

I compiti del Comitato sono:

  • agire da osservatorio nel vasto ambito dello sviluppo sociale e del welfare;
  • delineare gli scenari evolutivi in tale campo ed individuare i profili di criticità procedendo ad una mappatura anche telematica dei fabbisogni locali attraverso il confronto  dei dati ricavati dall’attività di volontariato;
  • fornire alla Associazione consulenza strategica in materie rilevanti sul piano della progettazione nel campo socio-assistenziale, culturale, normativo  ed applicativo;
  • proporre iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione;
  • partecipare a iniziative di interesse regionale e/o nazionale;
  • proporre ed eventualmente partecipare alle iniziative di valorizzazione delle attività di innovazione tecnologica promosse dall’Associazione;
  • svolgere attività di consulenza nei più importanti progetti nei quali l’Associazione sarà impegnata.

Il Comitato è composto da un massimo di nove esperti qualificati e di comprovata esperienza tecnica in relazione ai vari ambiti in cui l’Associazione svolge la sua attività istituzionale.

Il Segretario Generale funge da Presidente.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio Direttivo e durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Il Segretario Generale presiede le riunioni, regolandone lo svolgimento e rappresenta il Comitato presso l’Associazione e le Istituzioni esterne.

 

Articolo 17 – Bilancio consuntivo

Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo dev’essere approvato entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Il bilancio preventivo dev’essere approvato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono la data di convocazione per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

 

Articolo 18 – Scioglimento e liquidazione

Il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria a norma del presente Statuto, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, per qualunque causa.

In tal caso, il patrimonio dell’Associazione è devoluto ad altre organizzazioni non a scopo di lucro o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo previsti dallo Statuto o dalla legge, salvo diversa destinazione imposta dalle leggi.

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di due liquidatori tra quelli designati dai soci fondatori.

Nel caso che lo scioglimento sia richiesto dalla maggioranza dei Soci fondatori superstiti per evitare che l’attività dell’Associazione sia indirizzata verso obiettivi non compatibili con i suoi fini costitutivi, i soci fondatori potranno richiedere – per poter dar vita ad una nuova iniziativa, che si dedichi al perseguimento degli obiettivi originari – la restituzione delle quote versate all’atto della costituzione dell’Associazione, aggiornate in base al tasso d’inflazione a far data dalla costituzione dell’Associazione; l’eventuale saldo residuo dovrà essere devoluto per finalità compatibili con gli scopi istitutivi dell’Associazione.

 

Articolo 19 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.